Disclaimer e diritto di satira
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Perché pubblichiamo questa pagina
La satira in Italia è un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, distinto dal diritto di cronaca perché non è tenuto al criterio di verità: si esprime attraverso il paradosso e la deformazione della realtà proprio per essere riconosciuto come genere satirico, non come notizia. Di seguito riportiamo per esteso le norme su cui questo diritto si fonda.
Norme costituzionali
Articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Articolo 33 della Costituzione, comma 1
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
Articolo 9 della Costituzione, comma 1
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Articolo 2 della Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Norme del Codice Penale
Articolo 595 del Codice Penale — Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Articolo 51 del Codice Penale — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
Orientamento della giurisprudenza
Oltre alle norme sopra riportate per esteso, il diritto di satira è stato più volte definito dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui in particolare:
- Corte Costituzionale, sentenza n. 188/1975 — riconosce la satira come espressione tutelata dall'art. 21 della Costituzione;
- Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 23144 dell'11 ottobre 2013 — chiarisce che la satira, a differenza della cronaca, non è tenuta al criterio di verità e può ricorrere a espressioni anche lesive della reputazione, purché collegate a un dissenso ragionato sul comportamento o l'opinione presa di mira, e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore altrui;
- Corte di Cassazione, sez. V civile, sentenza n. 40359 del 23 settembre 2008 — individua nel limite della continenza il confine tra satira legittima ed espressioni gratuite, volgari o umilianti, non necessarie all'esercizio del diritto.
Per il testo integrale di queste pronunce si rimanda al portale ufficiale della Corte di Cassazione (Italgiure) e a quello della Corte Costituzionale.
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